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Provvedimenti dirigenti

Art. 23 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e  aggiornano  ogni  sei mesi,  in  distinte   partizioni   della   sezione   «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi  di indirizzo politico e dai dirigenti, con  particolare  riferimento  ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

  b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,  forniture  e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione  prescelta ai sensi del  codice  dei  contratti  pubblici,  relativi  a  lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;

  d) accordi stipulati dall'amministrazione con  soggetti  privati  o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Data di pubblicazione: 30-08-2013
Data aggiornamento: 05-02-2024
Referente: SC Affari generali