La legge n° 219 del 22 dicembre 2017, recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", tutela il diritto alla salute e alla cosiddetta autodeterminazione, vale a dire, la libertà di scelta della persona nelle scelte terapeutiche. In particolare, l'articolo 3 della legge disciplina le disposizioni anticipate di trattamento (DAT): uno strumento giuridico che consente ad ogni persona maggiore (≥ 18 anni) e capace di intendere e volere, di esprimere anticipatamente la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari cui desidera o non desidera essere sottoposta in caso di incapacità di autodeterminarsi.
Cosa sono le DAT
Le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) consistono in un atto con cui l’interessato può esprimere le proprie volontà sui trattamenti sanitari a cui vuole o non vuole essere sottoposto in futuro qualora un evento patologico, naturale o traumatico, lo rendano incapace di esprimere le proprie decisioni sulle cure da ricevere.
Mediante le DAT è possibile indicare:
- una persona di fiducia (o più di una), maggiorenne, capace d’intendere e di volere e dotata di codice fiscale, detta fiduciario, che esprima le decisioni sanitarie per conto della persona interessata, qualora ella non sia più in grado di esprimersi, in via temporanea e permanente
- l’accettazione o il rifiuto di determinati trattamenti medici, anche per quanto attiene alle cure di sostegno vitale (ad es. nutrizione ed idratazione artificiali) e i trattamenti di fine vita
- la disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica, in virtù della legge 10/2020.
E' importante sapere che:
- dato che le DAT devono essere espresse quando si è in possesso della propria capacità di intendere e volere, vale a dire essere in grado di esprimere in modo consapevole le proprie volontà, esse devono essere scritte prima che si verifichino gli eventi patologici in questione, proprio perché essi possono far perdere tale capacità. Considerando che, purtroppo, molti eventi patologici sono imprevedibili, si raccomanda di depositare le DAT in tempo utile, vale a dire non appena se ne ha la possibilità
- per tutti coloro che si prendono cura soggetti anziani, ad esempio i genitori, è utile far sì che tali soggetti depositino le proprie DAT quando sono ancora in possesso delle proprie facoltà mentali, indicando il fiduciario, affinché quest'ultimo possa continuare ad assisterli anche quando, purtroppo, perdono tali facoltà, esprimendo per loro conto il consenso o il rifiuto alle cure; trattasi di una modalità che a differenza di altre (ad es. nomina di amministratore di sostegno, curatore o tutore), può essere espletata direttamente dall'interessato, senza ricorrere al Giudice tutelare, in modo rapido e senza alcuna spesa;
- se non si ha un’idea precisa di quali DAT dare per se stessi, è possibile iniziare con l’indicare almeno il fiduciario
- occorre che il fiduciario sia a conoscenza della sua nomina e deve accettarla.
Come si possono redigere e a chi vanno consegnate
Le DAT devono essere redatte in una delle seguenti forme:
- scrittura privata consegnata di persona presso il Comune di residenza
- scrittura privata autenticata (redatta con firma autenticata da un pubblico ufficiale)
- atto pubblico (davanti a un notaio o il capo di un ufficio consolare all'estero nell'esercizio delle funzioni notarili)
- videoregistrazione o strumenti equivalenti, in caso di impossibilità a redigere un documento scritto, come da indicazioni riportate qui
E' importante sapere che:
- non esistono moduli previsti dalla legge, anche se alcuni Comuni e alcune associazioni hanno predisposto dei modelli fac-simili
- si raccomanda di consultare il Medico di Medicina Generale e eventuali altri Medici di riferimento, al fine di ponderare ed esprimere al meglio quanto si vuole disporre;
- le DAT possono essere aggiornate, modificate o revocate in qualsiasi momento dal disponente, con le stesse modalità con cui sono state redatte
- la consegna delle DAT al Comune di residenza o ad un notaio offre il grande vantaggio della loro trasmissione alla Banca Dati Nazionale delle DAT, così da essere consultabili per via telematica da parte dei Medici, in caso di necessità, nonché dal disponente stesso e dal fiduciario, qualora sia stato nominato. Una volta trasmessa alla Banca Dati Nazionale, qualora si cambi Comune di residenza, non occorre depositare di nuovo le DAT
- la consegna delle DAT al Comune di residenza è gratuita
- è consigliabile informare il proprio Medico di Medicina Generale, gli altri eventuali Medici di riferimento e i propri congiunti dell’esistenza e del contenuto della DAT, onde facilitare la loro consultazione e la loro osservanza.
Il ruolo del medico
Il medico è tenuto a rispettare le volontà espresse nelle DAT, salvo i seguenti casi:
- se le indicazioni contenute nella DAT risultano manifestamente incongrue rispetto alla condizione clinica del paziente al momento della consultazione
- se nel frattempo sono divenute disponibili terapie innovative ed efficaci, che non erano prevedibili all’epoca della redazione della DAT e che possono offrire significative possibilità di beneficio clinico
- in situazioni di emergenza, qualora non sia possibile verificare immediatamente l’esistenza della DAT.
Non appena possibile, il Medico che sia a conoscenza delle DAT deve confrontarsi con il fiduciario, qualora sia stato nominato e risulti reperibile, onde interpretare le volontà del paziente nel miglior modo possibile.
Per maggiori informazioni
Per ulteriori dettagli sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento, è possibile:
- rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale
- agli uffici comunali competenti
- consultare il sito del Ministero della Salute
- consultare il sito del proprio Comune di residenza (ad esempio quello di Bergamo)
- consultare il testo della legge 219/2017 mediante la pagina internet della Gazzetta ufficiale