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Bandi di gara e contratti

Art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

   1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:

   a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

   b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

  2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.