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Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare fino al 31 dicembre 2023

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

Art. 37

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'ert. 28 del codice degli appalti pubblici, di cui al decreto di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 29 dicembre  2011 n. 229, limitatamente alla parte lavori.

A partire dal 01/01/2024, nell’ambito del processo di digitalizzazione dei contratti pubblici, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) rende disponibili, mediante interoperabilità, i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, idonei anche a garantire l’assolvimento degli obblighi di trasparenza. 

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano nella sezione “Amministrazione Trasparente” (AT) del proprio sito istituzionale solo gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria (Allegato 1 - Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023).

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 36/2023 in AT si riporta il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove risultano pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata ad un CIG, tutte le informazioni trasmesse alla BDNCP da questa ASST.

 

Data di pubblicazione: 30-12-2016
Data aggiornamento: 29-05-2025
Referente: SC Gestione acquisti