Norma di riferimento
Art. 14, comma 1, lett. d) e e) del d.lgs. n. 33/2013
Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
e) altri eventuali incarchi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 1, e dell' art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 l'obbligo di pubblicazione riguarda eslcusivamente: i direttori di dipartimento, i direttori di strutture complesse e i responsabili di strutture dipartimentali e semplici.





