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Personale non a tempo indeterminato

Art. 17 

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a  tempo indeterminato

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma  1,  i  dati  relativi  al personale con rapporto di lavoro non a tempo  indeterminato, ivi  compreso  il  personale  assegnato  agli   uffici   di   diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.

  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente  i  dati relativi al costo complessivo  del  personale  di  cui  al  comma  1, con  particolare  riguardo  al personale assegnato agli uffici di  diretta  collaborazione  con  gli organi di indirizzo politico.