Norma di riferimento
Art. 14, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 33/2013
Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 1, e dell' art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 l'obbligo di pubblicazione riguarda eslcusivamente: i direttori di dipartimento, i direttori di strutture complesse e i responsabili di strutture dipartimentali e semplici.