Norma di riferimento
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
Art. 37
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'ert. 28 del codice degli appalti pubblici, di cui al decreto di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 29 dicembre 2011 n. 229, limitatamente alla parte lavori.
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