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Telefono e posta elettronica

Art. 13

Obblighi  di   pubblicazione   concernenti   l'organizzazione   delle pubbliche amministrazioni

                     

1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  e   aggiornano   le informazioni  e  i  dati  concernenti  la   propria   organizzazione, corredati  dai  documenti  anche  normativi  di   riferimento.   Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

  d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta elettronica  istituzionali  e  delle  caselle  di  posta  elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

Data di pubblicazione: 30-08-2013
Data aggiornamento: 05-01-2024
Referente: SC Affari generali