Norma di riferimento
Art. 31
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
| Data di pubblicazione | Oggetto | Documento |
|---|---|---|
| 10/02/2026 | Deliberazione n. 38/2026/PRSS del 17 dicembre 2025 della Corte di Conti | |
| 11/12/2023 | Deliberazione n. 281/2023/PRSS del 6 dicembre 2023 della Corte dei Conti | |
| 21/12/2021 | Deliberazione n. 310/2021/PRSS del 15 dicembre 2021 della Corte dei Conti | |
| 18/09/2019 | Relazione del Collegio sindacale sui bilanci d'esercizio 2015, 2016 e 2017. Archiviazione con rilievi dell'istruttoria |