Amianto: ecco le novità del D.lgs. 213/2025

In occasione della Giornata internazionale della salute e sicurezza sul lavoro, che si celebra il 28 aprile, l'ATS di Bergamo e l'ASST Papa Giovanni XXIII vogliono ricordare alcune novità importanti in tema di amianto, a seguito del D.lgs. 213/2025, che ha integrato la normativa vigente (d.lgs. 81/08), rispondendo ai dubbi più comuni:

1. In quali casi deve essere verificata la presenza di amianto? 

Per tutti gli edifici realizzati prima dell’entrata in vigore della legge n. 257/92, ossia prima del 28 aprile 1992. la verifica va eseguita prima dell’avvio di lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione.

2. Come si può provvedere all’accertamento della presenza di amianto? 

Chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, o ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti e attraverso l’eventuale notifica NA1 con la quale il proprietario ha dichiarato la presenza di amianto (Art. 248 D.lgs. 81/08)

3. Se le informazioni non sono disponibili? 

Prima dell’inizio dei lavori si dovrà attendere l’esito dell’esame della presenza di materiali contenenti amianto da parte di un operatore di un laboratorio qualificato (l'elenco dei dei laboratori qualificati presso il Ministero della Salute è disponibile a questa pagina)

4. Se in corso d’opera vengono rinvenuti materiali contenenti amianto non individuati prima, come ci si comporta?

  1. Interrompere immediatamente i lavori;
  2. Effettuare analisi di laboratorio, per accertarne l’effettiva presenza. In caso affermativo, i lavori riprenderanno adottando tutte le misure previste dalla norma. 
  3. I lavori possono essere eseguiti solo da imprese abilitate alla rimozione dell’amianto e iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientali alle categorie: 10A per la rimozione amianto compatto (esempio copertura in eternit), 10B per l’amianto friabile (esempio rivestimento tubature di vario genere). 
  4. Prestare attenzione al fatto che il limite di esposizione dei lavoratori è stato ridotto e passa da 0,1 fibre/cm3 (100 fibre/litro) a 0,01 fibre/cm3 (10 fibre/litro) (modifica all’art. 254 D.lgs. 81/08).

5. Come verificare l’esposizione dei lavoratori?

Il Datore di lavoro deve effettuare misurazioni della concentrazione di fibre di amianto nell’aria tramite campionamento personale sul lavoratore e inserire i risultati nel documento di valutazione dei rischi. Le misure dovranno essere effettuate dai laboratori qualificati in precedenza indicati. La sorveglianza sanitaria è estesa a “tutti i lavoratori addetti ad attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva all’amianto o dei materiali contenenti amianto". (art. 259 D.lgs. 81/08) 

6. Cos’è la sorveglianza sanitaria?

Sono tutti gli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.  

7. A cosa serve la sorveglianza sanitaria negli esposti? 

  • Accertare se il lavoratore presenta una malattia che possa aggravarsi nello svolgimento della mansione
  • Verificare la possibilità da parte del lavoratore di indossare dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie (ad esempio le maschere)
  • Esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, ossia, il documento sanitario che permette al lavoratore di svolgere l’attività in sicurezza.

8. In cosa consiste la sorveglianza sanitaria? 

Raccolta di informazioni sullo stato di salute con particolare riferimento alle patologie respiratorie; Visita medica con esame clinico generale ed in particolare del torace; Almeno ogni tre anni integrate da accertamenti strumentali. (Decreto n. 1817 del 13 febbraio 2025)

9. Sono un pensionato e ho lavorato per vari anni presso un’azienda che utilizzava amianto e/o ho respirato fibre di amianto sul lavoro, posso tutelare la mia salute? 

Sì, grazie al Decreto Regione Lombardia n°4972 del 16/05/2007 puoi farlo gratuitamente. Cosa devi fare:

  1. Inoltrare una richiesta all’Ufficio Prevenzione Sicurezza Ambienti di lavoro (PSAL) della Agenzia di Tutela della salute (ATS) di Bergamo per essere iscritti al registro degli ex esposti ad amianto (modulo di richiesta) dove, attraverso un colloquio,  verrà  valutata l’esistenza ed entità dell’esposizione ad amianto, verificata l’esistenza dei requisiti normativi, e, in caso di conferma, rilasciato un attestato di iscrizione al registro. 
  2. Una volta ottenuto l'attestato, nella nostra Provincia è necessario rivolgersi alla Struttura Complessa di Medicina del Lavoro (UOOML) dell’ASST Papa Giovanni XXIII per fissare un appuntamento (tel. 035.2674312 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 - email: 
    medicinalavoro.prenotazioni@asst-pg23.it).
    Il percorso diagnostico prevede:
  • Visita medica specialistica effettuata dal medico del lavoro;
  • Prove di funzionalità respiratoria (spirometria); 
  • Definizione e prescrizione delle indagini radiologiche più’ appropriate rispetto al caso specifico (RX torace in 4 proiezioni o la TC del torace).

Al termine degli accertamenti i medici ospedalieri forniranno al soggetto una relazione sanitaria, indicando oltre ai risultati, la periodicità di esecuzione degli stessi (biennale, triennale, ecc…).  

10. A cosa servono tutti questi accertamenti? 

Gli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti gli ex esposti ad amianto presso la Struttura Complessa di Medicina del Lavoro dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, sono finalizzati alla diagnosi precoce di patologie amianto-correlate. In caso di patologia lavoro-correlata la SC di Medicina del Lavoro si occuperà anche degli adempimenti medico-legali necessari. 

11. A chi posso rivolgermi per avere maggiori informazioni?
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di ATS Bergamo
Segreteria: 035/2270598 - email: segreteria.uoc.psal@ats-bg.it
 

Data creazione: 21 Aprile 2026
Ultimo aggiornamento: 21 Aprile 2026