Amianto: ecco le novità del D.lgs. 213/2025

In occasione della Giornata internazionale della salute e sicurezza sul lavoro, che si celebra il 28 aprile, l'ATS di Bergamo e l'ASST Papa Giovanni XXIII vogliono ricordare alcune novità importanti in tema di amianto, a seguito del D.lgs. 213/2025, che ha integrato la normativa vigente (d.lgs. 81/08), rispondendo ai dubbi più comuni:

1. In quali casi deve essere verificata la presenza di amianto? 

Per tutti gli edifici realizzati prima dell’entrata in vigore della legge n. 257/92, ossia prima del 28 aprile 1992. la verifica va eseguita prima dell’avvio di lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione.

2. Come si può provvedere all’accertamento della presenza di amianto? 

Chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, o ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti e attraverso l’eventuale notifica NA1 con la quale il proprietario ha dichiarato la presenza di amianto (Art. 248 D.lgs. 81/08)

3. Se le informazioni non sono disponibili? 

Prima dell’inizio dei lavori si dovrà attendere l’esito dell’esame della presenza di materiali contenenti amianto da parte di un operatore di un laboratorio qualificato (l'elenco dei dei laboratori qualificati presso il Ministero della Salute è disponibile a questa pagina)

4. Se in corso d’opera vengono rinvenuti materiali contenenti amianto non individuati prima, come ci si comporta?

  1. Interrompere immediatamente i lavori;
  2. Effettuare analisi di laboratorio, per accertarne l’effettiva presenza. In caso affermativo, i lavori riprenderanno adottando tutte le misure previste dalla norma. 
  3. I lavori possono essere eseguiti solo da imprese abilitate alla rimozione dell’amianto e iscritte all’Albo nazionale dei gestori ambientali alle categorie: 10A per la rimozione amianto compatto (esempio copertura in eternit), 10B per l’amianto friabile (esempio rivestimento tubature di vario genere). 
  4. Prestare attenzione al fatto che il limite di esposizione dei lavoratori è stato ridotto e passa da 0,1 fibre/cm3 (100 fibre/litro) a 0,01 fibre/cm3 (10 fibre/litro) (modifica all’art. 254 D.lgs. 81/08).

5. Come verificare l’esposizione dei lavoratori?

Il Datore di lavoro deve effettuare misurazioni della concentrazione di fibre di amianto nell’aria tramite campionamento personale sul lavoratore e inserire i risultati nel documento di valutazione dei rischi. Le misure dovranno essere effettuate dai laboratori qualificati in precedenza indicati. La sorveglianza sanitaria è estesa a “tutti i lavoratori addetti ad attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva all’amianto o dei materiali contenenti amianto". (art. 259 D.lgs. 81/08) 

6. Cos’è la sorveglianza sanitaria?

Sono tutti gli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.  

7. A cosa serve la sorveglianza sanitaria negli esposti? 

  • Accertare se il lavoratore presenta una malattia che possa aggravarsi nello svolgimento della mansione
  • Verificare la possibilità da parte del lavoratore di indossare dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie (ad esempio le maschere)
  • Esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, ossia, il documento sanitario che permette al lavoratore di svolgere l’attività in sicurezza.

8. In cosa consiste la sorveglianza sanitaria? 

La sorveglianza sanitaria è un percorso di prevenzione periodico volto a monitorare costantemente le condizioni di salute e comprende:

  • l'analisi della storia clinica con un'attenzione specifica a eventuali disturbi respiratori
  • una visita medica finalizzata in particolare  al controllo del torace
  • esami strumentali

9. Sono un pensionato e ho lavorato per vari anni presso un’azienda che utilizzava amianto e/o ho respirato fibre di amianto sul lavoro, posso tutelare la mia salute? 

Se sei un pensionato e hai lavorato a contatto con l'amianto, la Regione Lombardia ti offre un percorso di tutela della salute completamente gratuito.
Il percorso si articola in due fasi principali:

  1. Iscrizione al Registro ex esposti: è necessario richiedere l'iscrizione al registro presso l'Ufficio PSAL dell'ATS di Bergamo (tel. 035.2270598 - email: segreteria.uoc.psal@ats-bg.it). Verrà effettuato un colloquio per valutare l'esposizione e verificare i requisiti normativi. Al termine, l’ATS rilascerà l'attestato di iscrizione, documento indispensabile per procedere con gli accertamenti.
  2. Ottenuto l'attestato, puoi prenotare gli esami presso la  Medicina del Lavoro dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII (tel. 035.2674313 da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 - email: medicinalavoro.prenotazioni@asst-pg23.it).

10. In cosa consiste il percorso sanitario?
Gli accertamenti sono mirati alla prevenzione e alla diagnosi precoce. Il protocollo prevede:

  • Visita medica specialistica con un Medico del Lavoro.
  • Spirometria (esame della funzionalità respiratoria).
  • Esami radiologici (RX torace o TAC), definiti dal medico in base al singolo caso.

Al termine del percorso riceverai una relazione sanitaria con i risultati e l’indicazione di quando ripetere i controlli (solitamente ogni 2 o 3 anni). In caso di riscontro di una patologia legata al lavoro, la SC Medicina del Lavoro dell'ASST Papa Giovanni XXIII ti supporterà anche nella gestione degli adempimenti medico-legali necessari.