1. Che cos’è l’istituto dell’amministrazione di sostegno (ADS)?
Si tratta di un istituto giuridico che si è andato ad affiancare agli istituti già presenti nel nostro ordinamento dell’interdizione e dell’inabilitazione. Tale nuovo istituto mira a conservare, ove possibile, la capacità di agire della persona beneficiaria, prevedendo forme di supporto e di assistenza per quelle scelte e quelle attività che la persona non è più in grado di svolgere autonomamente. Si tratta di un istituto estremamente flessibile e capace di adattarsi, per il tramite del decreto emesso dal Giudice Tutelare, alle concrete esigenze di ciascun soggetto. L’amministratore può infatti essere autorizzato a compiere solamente alcune attività, mentre per altre il soggetto beneficiario può conservare integralmente la propria capacità di agire o può semplicemente essere affiancato dall’amministratore di sostegno, senza che quest’ultimo si sostituisca ad esso.
2. A chi serve?
Serve alle persone con una ridotta o nulla autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, in particolare riferite alla capacità di agire. Il soggetto a cui viene nominato l’ADS viene definito beneficiario.
3. Come si può chiedere la nomina di un ADS?
Per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno è necessario presentare una domanda – il ricorso – in Tribunale, presso la cancelleria del Giudice Tutelare competente. La competenza è da riferirsi alla residenza o al domicilio abituale, compresa l’eventuale situazione di ricovero definitivo, del beneficiario. Sul nostro sito nel box presente a destra in questa pagina, sono pubblicati i link necessari per reperire la modulistica utile alla presentazione del ricorso, oltre che tutte le informazioni relative alla documentazione da allegare.
4. Chi sono i soggetti autorizzati a chiedere la nomina di un amministratore di sostegno?
Possono presentare la domanda:
- la persona interessata, direttamente per se stessa, in previsione della sua futura incapacità
- il coniuge o la persona stabilmente convivente
- i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, nipoti, fratelli, zii, cugini)
- gli affini entro il secondo grado (suocere/i, cognate/i)
- i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona
- il Pubblico Ministero.
5. Serve l’assistenza di un avvocato per la presentazione della domanda?
No, non è necessaria l’assistenza legale. Chiunque dei soggetti autorizzati può presentare direttamente ricorso in Tribunale. Nella nostra provincia vi sono diversi sportelli pubblici e delle associazioni del volontariato che forniscono informazioni e aiutano chi ha bisogno a presentare “ricorso” al giudice.
6. È obbligatorio portare la persona interessata dal giudice ?
Il giudice tutelare deve obbligatoriamente sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce. Ove occorra, in caso di grave impedimento fisico del soggetto beneficiario, il Giudice tutelare potrà recarsi nel luogo in cui lo stesso soggetto si trova.
7. È obbligatorio l’intervento dei familiari?
Nel “ricorso” devono essere indicati i parenti (fino al 4° grado) conosciuti. Il giudice può convocarli tutti o in parte. I familiari convocati sono tenuti a presentarsi all’udienza fissata dal Giudice o a far pervenire una nota scritta con il loro parere rispetto alla nomina dell’ADS.
8. Chi può essere nominato amministratore di sostegno?
La scelta dell’amministratore di sostegno deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario. L’amministratore di sostegno può anche essere designato dallo stesso beneficiario, in previsione della propria futura eventuale incapacità.
In caso contrario il Giudice Tutelare, nella scelta dell’amministratore di sostegno, prediligerà, ove possibile, il coniuge (non legalmente separato), il convivente stabile, uno dei genitori, uno dei figli, fratelli o sorelle o parenti entro il quarto grado.
In caso di assenza dei soggetti sopra indicati o nell’ipotesi in cui il Giudice Tutelare lo ritenesse preferibile per la cura degli interessi del beneficiario, potrà essere nominata anche un’altra persona ritenuta idonea, un volontario, un’associazione o una fondazione.
9. Ci sono soggetti ai quali non è consentito ricoprire le funzioni di ADS?
Non possono invece essere nominati amministratori di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Nemmeno l’eventuale assistente famigliare (badante) può ricoprire il ruolo di ADS, essendo in corso un rapporto di lavoro tra l’assistente ed il beneficiario ed essendoci un possibile conflitto di interessi.
10. Quali sono i compiti dell’amministratore di sostegno? Quali diritti, poteri e facoltà mantiene la persona fragile cui è stato nominato un amministratore di sostegno?
È il Giudice Tutelare ad indicare, nello specifico, con il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, quali sono i compiti di quest’ultimo e, per quali attività, l’amministratore di sostegno può agire in nome e per conto della persona beneficiaria, sostituendosi ad essa e per quali attività invece deve semplicemente affiancare ed assistere il beneficiario.
Per tutti gli atti non espressamente indicati nel decreto di nomina la persona fragile rimane libera di agire autonomamente in piena libertà, conservando, per quelle attività, la capacità di agire.
11. Quanto dura l’incarico di amministratore di sostegno? È previsto un compenso per l’amministratore di sostegno?
La durata dell’incarico di amministratore di sostegno viene indicata dal Giudice Tutelare al momento della nomina. Può quindi essere a tempo indeterminato o a tempo determinato e, in quest’ultimo caso, può successivamente essere prorogato dal Giudice Tutelare. In ogni caso, come parimenti previsto per i compiti dell’amministratore di sostegno, anche la durata del suo incarico può variare ed essere modificata dal Giudice Tutelare, tenuto conto delle effettive condizioni della persona beneficiaria.
L’amministratore di sostegno non percepisce (e non può percepire) alcun compenso. Può essergli riconosciuto solamente un rimborso delle spese e, in taluni casi specifici, un equo indennizzo stabilito dal Giudice Tutelare, tenuto conto della tipologia e complessità dell’attività effettivamente prestata.
12. Il beneficiario può fare testamento? E, se non fosse in grado, può farlo il suo Amministratore di Sostegno?
Se il decreto di nomina non lo vieta espressamente, il beneficiario può fare testamento, mentre l’Amministratore di Sostegno non lo può mai fare in nome e per conto del proprio beneficiario.
13, Il beneficiario può ereditare?
Si. Con l’aiuto dell’ADS, dovrà fare richiesta di autorizzazione al giudice per accettare eventuale eredità con il “beneficio dell’inventario”.
14. A chi deve rendere conto l'ADS?
L' ADS deve rendere conto esclusivamente al Giudice tutelare attraverso una relazione iniziale e il rendiconto periodico da presentarsi alle scadenze stabilite nel decreto di nomina ( 6 mesi -1 anno-2 anni).
15. L'ADS può firmare il consenso informato?
L'ADS può firmare il consenso informato solo se è autorizzato espressamente a tal fine dal Giudice tutelare o dietro presentazione di apposita istanza o in quanto già ricompreso nei compiti assegnatigli nel decreto di nomina.
16. Quando muore il beneficiario cosa succede?
Alla morte del beneficiario l'amministrazione di sostegno si chiude.
17. Chi si deve occupare del funerale?
L'ADS in genere non è tenuto ad occuparsi del funerale del beneficiario; nel caso non vi sia nessun altro che può farlo, l'ADS può provvedere al funerale e al relativo pagamento e avrà cura di darne notizia nel rendiconto finale, al quale dovrà allegare la fattura e le ricevute di avvenuti pagamenti.