Riferimenti normativi

A partire dal 31 marzo 2015 possiamo accettare solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione.
La ricezione delle fatture elettroniche avviene attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate.

Codice univoco ufficio
Per le finalità di cui sopra, l’articolo 3 comma 1 del citato decreto prevede che l’Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all’allegato D “Codici Ufficio”.
Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che permette al Sistema di Interscambio (SdI) di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.
 
Modalità emissione fattura elettronica e gestione processo fatturazione
L’allegato B “Regole tecniche” al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l’allegato C “Linee guida” del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell’intero processo di fatturazione.

AIC
In attuazione del comma 2 dell'art 29 del DL 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni della legge 21 giugno 2017 n. 96, il DM 20/12/2017 stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici si debbano obbligatoriamente indicare le informazioni relative all'AIC ed al corrispondente quantitativo.
E' fatto divieto agli Enti del Servizio Sanitari Nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino tali informazioni.

Separazione costo del bene e costo del servizio
Con Decreto Interministeriale MEF/Ministero della Salute del 8 febbraio 2019 a decorrere dal 2019, per garantire le disposizioni in materia di tetto di spesa a livello nazionale e regionale per l’acquisto di dispositivi medici, è fatto obbligo di indicare nella fatturazione in modo separato il costo del bene e il costo del servizio

Decreto Rilancio
L'art. 124 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) stabilisce che le cessioni di beni di cui al comma 1 dello stesso art. 124, effettuate a partire dalle consegne del 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.